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Dopo l’entrata in vigore della nuova regolamentazione sulla patente a crediti in edilizia, caratterizzata sin dalla sua formulazione da una notevole serie di difficoltà interpretative ed applicative, mi sono chiesto da subito quali potessero essere gli effetti di tali norme sul sistema processuale vigente.

Tralasciando le problematiche relative al campo di applicazione, alle modalità della richiesta, alla utilizzabilità della piattaforma, agli obblighi di controllo, ai casi di sospensione obbligatoria e facoltativa, che hanno portato l’INL a pronunciarsi ripetutamente per offrire chiarimenti a tutti gli interessati, penso che non ci si sia adeguatamente resi conto delle effettive conseguenze della legge in campo processuale penalistico.

La normativa prevede, infatti, che la decurtazione dei crediti della patente debba avvenire allorché sia divenuto definitivo un provvedimento di condanna del datore di lavoro (o del dirigente) avente come oggetto uno dei casi di decurtazione previsti dall’apposita Tabella ministeriale, e che INL e Uffici giudiziari (Procure e Tribunali) debbano interconnettersi affinché sia possibile che i provvedimenti divenuti definitivi vengano comunicati per l’aggiornamento del punteggio della patente sul sistema nazionale. 

Ciò significa che, oltre al rischio della sanzione penale principale ed oltre al rischio di condanne risarcitorie in favore dei danneggiati (nonché di azioni di rivalsa INAIL e di sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001),  il datore di lavoro dovrà fronteggiare anche il rischio della sanzione accessoria della decurtazione dei crediti dalla patente della propria azienda. Un’azienda che, uno volta aggiornato il portale INL, potrebbe trovarsi, nei casi più gravi, a non poter più operare sul mercato delle costruzioni: perdendo di fatto anche la possibilità di completare le opere ed i cantieri in corso, salvo casi particolari previsti dalla normativa stessa.

Tale nuova e più complessa circostanza deve necessariamente portare ad una nuova speculare considerazione delle potenziali strategie processuali da utilizzare per affrontare il caso di una contestazione penale derivante da un infortunio sul lavoro.

Se, infatti, in caso di violazione di una delle norme penali cautelari previste nel D.lgs. n. 81/08, quando non si è verificato alcun infortunio sul lavoro, il datore di lavoro può provvedere alla estinzione del reato contravvenzionale utilizzando le previsioni del D.lgs. n. 758/1994 (ottemperando alla prescrizione impartita dell’Organo di vigilanza e pagando la sanzione ridotta entro il termine perentorio), la situazione cambia nel caso in cui quella violazione sia stata messa in correlazione causistica con l’evento infortunistico. 

In questo caso secondo caso, l’estinzione del reato contravvenzionale non estinguerà il processo penale che andrà avanti d’ufficio a prescindere dall’avvenuto adempimento della prescrizione (e del successivo pagamento della sanzione) ed il datore di lavoro dovrà scegliere la strategia processuale da adottare per affrontare il processo.

Se, però, sino alla emanazione della nuova normativa il datore di lavoro doveva effettuare questa scelta tenendo conto di due variabili, sanzione penale (e sanzioni da D.Lgs. n. 231) e risarcimento (e azione di rivalsa INAIL) con le loro specifiche conseguenze, dopo l’introduzione della patente a crediti, il datore di lavoro dovrà tener conto, nella scelta del rito, anche di una terza variabile, ovverosia degli effetti che una condanna definitiva avrebbe sui crediti della patente, inteso quale titolo abilitativo alla realizzazione di attività in cantiere.

Siffatta modificata prospettiva mi ha fatto molto riflettere perché, nei casi più gravi di infortunio, da cui sia derivata la morte di uno o addirittura di più operai, i crediti decurtati sarebbero tanti da non consentire più a quella azienda di prestare attività in cantiere, con conseguenze economiche particolarmente gravi, ben oltre il rischio di una condanna penale (che spesso non porta alla reclusione superiori a due anni) o del pagamento di un risarcimento (che spesso è posto a carico della propria assicurazione).

Da qui la riflessione che ne è seguita: anche laddove il datore di lavoro abbia una evidente responsabilità rispetto all’evento infortunistico, per esempio perché la norma cautelare posta a presidio della incolumità del lavoratore sia stata visibilmente infranta (come nel caso di omessa informazione o formazione, o ancor peggio nel caso di omessa valutazione dei rischi o di omessa consegna dei DPI al lavoratore), avrà ancora senso vagliare la possibilità di un rito alternativo come il c.d. patteggiamento o il rito abbreviato? 

Il beneficio di una riduzione automatica della pena previsto dal nostro ordinamento per la scelta processuale è equiparabile alle conseguenze di una più veloce definizione del processo, allorché la conseguenza di un provvedimento definitivo di condanna sarebbe quello di non poter operare più all’interno dei cantieri? 

Al netto delle ipotesi di sospensione obbligatoria e facoltativa della patente, immaginiamo che una società, governata da un amministratore unico che non ha delegato altri allo svolgimento della funzione di datore di lavoro, sia stato imputato di omicidio colposo a seguito della morte di un suo operaio all’interno di un cantiere (caduto da una altezza elevata) e tale evento sia stato messo in correlazione con la mancata fornitura e consegna di una imbracatura di sicurezza, perché il rischio non era neanche stato previsto nel relativo POS. Ed immaginiamo che la società avesse in corso una pluralità di commesse su più cantieri separati, nei quali operava in forza di un unico titolo abilitativo, ovverosia della patente a punti rilasciata a quella società.

Avrebbe ancora senso immaginare di consigliare un rito alternativo, laddove ragionevolmente la condanna definitiva arriverebbe ancor prima della ultimazione dei lavori?

Personalmente, dovendo prendere in considerazione tutte le conseguenze dell’attivazione di un processo penale, non consiglierei affatto la scelta di un rito alternativo, ma immaginerei piuttosto un processo pieno di testimonianze e di periti tecnici, immaginerei di proporre appello alla sentenza di condanna di primo grado e valuterei anche il rischio di una declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione, pur di non rendere definitiva una condanna che avrebbe le conseguenze sopra descritte: ciò a scapito dell’intero sistema processuale che prevede norme deflattive del contenzioso penale.

Al netto delle spese da sostenere per gestire dei processi così lunghi, infatti, in assenza di una condanna definitiva (e come detto fatti salvi gli effetti di una eventuale sospensione della patente disposta nell’immediatezza del fatto) la patente a crediti rilasciata al mio cliente resterebbe utilizzabile e consentirebbe l’ultimazione dei lavori e finanche l’acquisizione di nuove commesse. Inoltre, il datore di lavoro avrebbe il tempo di riorganizzare la propria azienda, magari ottenendo un nuovo titolo abilitativo con altra società cui trasferire i lavori.

In altri termini, sebbene io già prediligessi i processi dibattimentali, nei quali meglio si possono esplicare le facoltà difensive del datore di lavoro, dopo l’introduzione della patente a punti la scelta del dibattimento è divenuta quasi obbligatoria e sono pronto a scommettere che si avrà una forte diminuzione del numero dei riti abbreviati o dei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti in ipotesi di infortunio sul lavoro, perché non più convenienti per l’imputato, con un più grande peso a carico dei Tribunali e delle Procure in tutte le loro estensioni.

Tanto più che lo stesso ragionamento dovrà essere effettuato anche in relazione alle ordinanze ingiunzioni che seguono i verbali di accertamento redatti dagli Ispettori del lavoro, per esempio nei casi di lavoro “nero”, e che possono avere refluenze sui crediti della patente, perché anche nel contenzioso civile si avranno conseguenze della stessa natura.

Volendo trarre le conclusioni, si può affermare che, dopo l’introduzione della patente a punti, i Datori di Lavoro e le società che operano nell’ambito prevalente dell’edilizia, in caso di infortunio sul lavoro o di sanzioni ispettive per lavoro “in nero”, avranno una nuova convenienza direttamente correlata alla durata del processo (sia esso penale che civile), che rivoluzionerà i precedenti paradigmi previsti dell’ordinamento in favore dell’assioma più lunga è la durata del processo maggiore è la sua convenienza“.

AREA LEGALE: avv. Federico Lentini

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