Approfondimento del 16 gennaio 2025
Breve commento alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 34553 del 27 dicembre 2024
La mia necessità di scrivere e proporre una breve analisi del caso giudiziario che ha portato all’emanazione dell’ordinanza in questione, nasce dai commenti che ho letto dopo la sua pubblicazione, che, purtroppo, sembrano non essersi spinti oltre la sintesi del titolo con cui la stessa è stata divulgata sulle riviste.
Nella fattispecie concreta analizzata dalla Corte di Legittimità, infatti, non è stata ritenuta esistente la lesione del rapporto fiduciario solo in ragione della rinuncia all’incarico di RSPP, ma, piuttosto, è stata confermata la legittimità del licenziamento intimato al dipendente per essere stato questi ritenuto colpevole di insubordinazione, avendo rifiutando di adempiere, senza alcuna motivazione (anzi con motivazioni offensive per il datore di lavoro) ai compiti affidatigli dal datore di lavoro.
Non è stato affatto legittimato dalla Cassazione un automatismo tra la rinuncia all’incarico di RSPP e la lesione del rapporto fiduciario.
Il caso concreto:
- La società contestava al dipendente il seguente addebito: “Egr. ing. _____ riceviamo sua missiva, a seguito della ns. lettera del 29.07.2019 che la sollevava dall’incarico di tecnico di cantiere per la scuola________, unico compito fuori sede affidatole, dove Ella ribadisce la volontà di recedere dall’incarico di RSPP, questa volta, però, con diversa motivazione: PER LA MANIFESTA INCOMPATIBILITA’ CON LO STESSO DATORE DI LAVORO, mentre, in un primo momento, cioè in data 29.07.2019, imputava tale rinuncia alla INCONCILIABILITÀ CON ALTRE MANSIONI AFFIDATEGLI.
La gravità di tale affermazione, spesa a cuor leggero e senza alcun precedente che facesse presumere tale profondo e definitivo disagio da parte sua, inconciliabile con un normale rapporto di lavoro, determina un profondo solco nel rapporto fiduciario che sempre deve esistere tra datore di lavoro e lavoratore con la conseguente necessità di immediato chiarimento al fine di esercitare le concludenti azioni tese a risolvere la problematica di cui soffre il dipendente nei confronti del Datore di lavoro e ciò per rendere, se possibile, il rapporto di lavoro proficuo, ovvero recedere dallo stesso, evitando inutili defatiganti ed improduttive stasi, stante anche la grave, attuale situazione di difficoltà economica nella quale si trova l’impresa che ha perso il 70% del proprio fatturato, soffrendo non poco nella ricerca di ripianare i propri conti economici e trovare nuove commesse di lavoro. - Il dipendente offriva le proprie giustificazioni nel termine concesso di 5 giorni.
- La società riteneva comunque leso il rapporto di fiducia e provvedeva al licenziamento.
- In primo grado il Tribunale riteneva illegittimo il licenziamento assumendo che lo stesso fosse dovuto ad una qualche forma di permalosità del datore di lavoro, che si era sentito offeso dalla dichiarazione del dipendente circa la “incompatibilità” e condannava pertanto la società al reintegro ed al pagamento del risarcimento.
- A seguito di impugnazione con reclamo, la Corte di Appello di Napoli riformava la decisione del primo giudice analizzando in modo più ampio le circostanze che avevano portato al recesso datoriale ed affermando che il comportamento del dipendente, al di là dei toni irriverenti usati nell’addurre le motivazioni della rinuncia al proprio ruolo, doveva essere qualificato come rifiuto di adempiere la prestazione e, dunque, come insubordinazione.
Nel riformare la sentenza di prime cure, la Corte di appello si sofferma dunque sul comportamento del dipendente, che doveva essere anche posto in correlazione alla sua precedente missiva con la quale questi, dopo essere stato revocato dall’incarico di tecnico di cantiere, dichiarava di volersi dimettere dall’incarico di RSPP per la “inconciliabilità della funzione con le altre mansioni affidategli”.
La doppia versione motivazionale offerta dal dipendente alla società per legittimare la propria rinuncia all’incarico di RSPP, offerta solo dopo la revoca dell’incarico di tecnico di cantiere (ovverosia “inconciliabilità con le altre mansioni affidate (1) e incompatibilità con lo stesso datore di lavoro (2)”), è stata intesa dal datore di lavoro come rifiuto della prestazione e, così contestata disciplinarmente, alla luce dei toni usati, come una forma di insubordinazione.
Non è stata la rinuncia allo svolgimento dei compiti di RSPP ad essere ritenuta lesiva del rapporto di fiducia, quanto le motivazioni addotte dal dipendente con le quali questo ha manifestato la propria volontà, qualificata disciplinarmente come rifiuto immotivato di adempiere ai propri obblighi, in quanto più ampia espressione di “un comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento delle disposizioni datoriali nel quadro dell’organizzazione aziendale” ed essendo contrattualmente legittimo il rifiuto di adempiere la propria prestazione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., solo ove l’altra parte sia stata totalmente inadempiente alla propria.
Diversamente, dubito che la Corte di Appello e la Cassazione avrebbero potuto avallare la legittimità di un licenziamento, intmato per lesione del rapporto fiduciario, di fronte alla rinuncia ad un incarico che, per legge, non è obbligatorio assumere.
Un dipendente che abbia le proprie mansioni ed un proprio ruolo all’interno del sistema produttivo aziendale, ovverosia un dipendente che non sia stato assunto solo per svolgere le funzioni di RSPP, non è obbligato dalla legge o dalla contrattazione collettiva ad assumere l’incarico di RSPP.
Al massimo, essendo munito dei necessari titoli, può svolgere la funzione di RSPP interno all’azienda, chiedendo, ove possibile, una indennità per la funzione svolta o un più alto inquadramento contrattuale, fermo restando che il rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e dipendente non si è instaurato per lo svolgimento della funzione di RSPP, ma per altre ragioni di natura produttiva.
Infine, nell’analizzare il testo dell’ordinanza della Suprema Corte, non può nascondersi il disappunto manifestato dal consigliere relatore costretto ad analizzare uno dei motivi di impugnazione nel quale il ricorrente equiparava il conferimento dell’incarico di RSPP alla delega datoriale di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008: ciò al fine di sostenere che al dipendente licenziato non fosse stata conferita una delega formale rispettosa dei requisiti di legge.
Sul punto, il relatore dichiara l’inammissibilità del motivo, costretto a dover spiegare come il conferimento dell’incarico di RSPP non possa in alcun modo essere ricondotto alla disciplina dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008.
In conclusione, al netto dell’interesse suscitato dal titolo che collega il ruolo di RSPP al legame fiduciario con il datore di lavoro, mi pare che la problematica analizzata dalla Corte abbia poco a che vedere con la disciplina normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
AREA LEGALE: avv. Federico Lentini
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